La compravendita è un contratto disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del codice civile. Più preceisamente è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Le parti che intervengono in detto contratto sono due:
- il venditore che trasferisce il diritto di proprietà al compratore,
- il compratore che si obbliga a pagare un prezzo, solitamente espresso in una somma di denaro, quale corrispettivo.
Nella prassi giurisprudenziale si distinguono diverse tipologie di contratti di compravendita:
Vendita alternativa caratterizzata dal fatto che il trasferimento non si verifica se non quando sia stata effettuata la scelta fra due o più cose dedotte in obbligazione.
Vendita di cosa futura la proprietà passa al compratore momento in cui cosa si materializz (vendita di appartamento su plastico, vendita di un raccolto). Il contratto è nullo se la cosa non viene ad esistenza.
Vendita di cosa generica: il passaggio di proprietà avviene quando la cosa risulta individuabile e distinguibile rispetto alla categoria cui appartiene. Per esempio: acquisto di un'autovettura.
Vendita di cosa altrui: in questo caso è obbligo del venditore far acquistare la proprietà della cosa all'acquirente.
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